(massima n. 1)
Ai fini della configurabilitā del delitto di introduzione nello Stato o di commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietā industriale di cui all'art. 517-ter, comma secondo, cod. pen., č necessario che la condotta dell'agente sia caratterizzata, sul piano soggettivo, oltre che dalla finalitā di trarre profitto, anche dalla consapevolezza dell'esistenza del titolo usurpato, desumibile da elementi fattuali concreti.