(massima n. 1)
In tema di vendita di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza, ai fini della configurabilitą del reato di cui all'art. 4, comma 49, della legge 24 dicembre del 2003, n. 350, in relazione all'art. 517 cod. pen., costituisce condotta di commercializzazione del bene anche la "traditio" dall'importatore al dettagliante, che si configura come atto diffusivo della merce.