(massima n. 1)
In tema di falsitā in registri e notificazioni, quando č previsto che un registro sia soggetto ad ispezione da parte dell'autoritā di pubblica sicurezza, le eventuali false indicazioni in esso operate hanno rilievo penale a norma dell'art. 484 cod. pen., a nulla rilevando che abbia concretamente proceduto all'accertamento della falsitā un'autoritā diversa da quella di pubblica sicurezza. (Fattispecie in tema di registrazioni previste dall'art. 128 t.u.l.p.s. in cui il controllo e l'accertamento della falsitā era stato effettuato dalla guardia di finanza).