(massima n. 1)
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 452-undecies, comma quarto, cod. pen. per contrasto con l'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede, per i soli delitti indicati nel comma primo della medesima disposizione e non anche per le contravvenzioni ambientali previste dal d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che, in caso di messa in sicurezza, bonifica e ripristino dello stato dei luoghi, non possa essere disposta la confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto dei reati. (In motivazione la Corte ha precisato che, per le contravvenzioni ambientali, trova applicazione la confisca di cui all'art. 260-ter, comma 4, dello stesso d.lgs., che ha natura eminentemente sanzionatoria, mentre la misura ablatoria prevista dal codice penale presenta una funzione risarcitoria e ripristinatoria).