(massima n. 1)
Il reato di disastro aviatorio colposo di cui all'art. 449 cod. pen. presuppone un avvenimento grave e complesso tale da determinare una concreta situazione di pericolo per la pubblica incolumitą nel senso della ricorrenza di un giudizio di probabilitą relativo all'attitudine del fatto a ledere o a mettere in pericolo un numero non individuabile di persone, anche se appartenenti a categorie determinate di soggetti. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza di assoluzione dal reato di disastro aereo colposo per la mancanza di pericolo concreto per la pubblica incolumitą, con valutazione "ex ante", in relazione alle piccole dimensioni del mezzo, al numero delle persone trasportate, nella specie tre, al luogo di caduta, verificatasi nella fase terminale dell'atterraggio e quindi in una posizione in cui era da escludersi il coinvolgimento nel sinistro di ulteriori vittime, precisando, in motivazione che ai fini della configurabilitą del reato in questione assume rilievo non solo il numero di persone potenzialmente coinvolte nella sfera di verificazione dell'evento ma anche - e in modo potenzialmente decisivo - il numero dei passeggeri presenti a bordo del velivolo).