(massima n. 1)
In tema di concorso nel reato di devastazione, la mera condotta di agevolazione di uno specifico atto di danneggiamento non può, di per sé sola, essere sufficiente a dimostrare la consapevolezza dell'agente di contribuire all'evento di devastazione complessivamente inteso e, quindi, all'offesa ed al pericolo concreto di turbamento dell'ordine pubblico. (Nella fattispecie la Corte ha annullato con rinvio la condanna per il reato di devastazione dell'imputato che, nel corso di una manifestazione di piazza poi degenerata in atti di violenza, si dirigeva insieme al corteo, senza porre in essere alcuna particolare condotta offensiva, verso un mezzo blindato dei Carabinieri, successivamente assaltato ed incendiato dai manifestanti, ritenendo tali elementi insufficienti a dimostrare la consapevolezza dell'imputato di contribuire all'evento di devastazione complessivamente inteso, fermo restando la responsabilità in ordine al delitto di resistenza).