(massima n. 1)
Ai fini della configurabilitā del delitto di devastazione e saccheggio, trattandosi di reato contro l'ordine pubblico, č indifferente la gravitā del danno in concreto prodotto, purché sia accertato che i fatti posti in essere abbiano leso non soltanto il patrimonio, ma anche l'ordine pubblico; ne consegue che, quando i fatti di danneggiamento producano, oltre che un'offesa all'ordine pubblico, anche un danno di rilevante gravitā patrimoniale, č configurabile l'aggravante prevista dall'art. 61 n. 7 cod. pen.