(massima n. 1)
In tema di misure cautelari, il pericolo di fuga di cui all'art. 274, lett. b), cod. proc. pen. non può essere desunto esclusivamente dalla circostanza che l'indagato si sia trasferito nel suo paese di origine e di abituale dimora, ma deve essere ancorato a concreti elementi dai quali sia logicamente possibile dedurre, attraverso la valutazione di un'attività positiva del soggetto, la reale ed effettiva preparazione della fuga. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato l'ordinanza di custodia in carcere per il delitto di partecipazione ad un'associazione di stampo mafioso, nella quale il pericolo di fuga era stato dedotto dal trasferimento, da anni, dell'indagato di origine straniera, in Germania, al fine di ricongiungersi al coniuge e dal fatto che lo stesso potesse fruire di una "estesa rete di contatti", genericamente indicata, sia con la Nigeria, ove il sodalizio era radicato, che con altri Stati europei). (Annulla in parte con rinvio, TRIB. LIBERTA' TORINO, 15/05/2020)