(massima n. 1)
Ai fini della configurabilitā del vincolo della continuazione tra reati di associazione per delinquere di stampo mafioso, non č sufficiente il riferimento alla tipologia del reato ed all'omogeneitā delle condotte, ma occorre una specifica indagine sulla natura dei vari sodalizi, sulla loro concreta operativitā e sulla loro continuitā nel tempo, al fine di accertare l'unicitā del momento deliberativo e la sua successiva attuazione attraverso la progressiva appartenenza del soggetto ad una pluralitā di organizzazioni, comunque denominate, ovvero ad una medesima organizzazione. (In applicazione del principio la Corte ha annullato con rinvio la decisione del giudice della esecuzione che aveva escluso il vincolo della continuazione tra reati associativi relativi alla medesima organizzazione criminale sulla base del mutamento nel tempo della compagine associativa e della estensione dell'ambito di operativitā, senza accertare l'adesione ad un nuovo "pactum sceleris" ovvero una discontinuitā nel programma criminoso).