(massima n. 1)
In tema di concorso esterno in associazione mafiosa, l'efficienza causale del contributo arrecato dal professionista che, non inserito stabilmente nel tessuto organizzativo del sodalizio, presti la propria attivitā nell'interesse di esso, non richiede la compiuta realizzazione del risultato illecito finale perseguito dall'associazione, assumendo rilievo la mera messa a disposizione dei sodali delle proprie competenze professionali e l'esecuzione puntuale delle prestazioni richieste, trattandosi di attivitā che comunque consolida e rafforza le capacitā operative dell'organizzazione. (Fattispecie in cui si č ritenuta la responsabilitā del professionista che, nell'interesse dell'associazione, alterava un bilancio e costituiva rapporti lavorativi simulati per l'ottenimento di indebiti finanziamenti, veicolava messaggi intimidatori tipicamente mafiosi nella gestione di un rapporto negoziale controverso, individuava una possibile testa di legno per l'amministrazione di una impresa di interesse del gruppo).