(massima n. 1)
In tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, quando oggetto del giudizio sia l'accertamento relativo alla ricorrenza di nuova formazione in rapporto di continuità con una cosca storica, oggetto di passati accertamenti irrevocabili, può prescindersi da specifici accertamenti in ordine all'esteriorizzazione del metodo mafioso solo in presenza di univoci elementi che dimostrino che la formazione oggetto di indagine sia priva di reali elementi di novità (nei programmi, nella comunanza dei territori oggetto di azione, nella coincidenza dei soggetti coinvolti), e, come tale, continui ad operare su un determinato territorio, replicando o, comunque, sfruttando, un contesto riconducibile all'alveo del terzo comma dell'art. 416-bis cod. pen. (In motivazione la Corte ha sottolineato che tanto più è sfumata l'indagine sull'effettivo ricorso ad attività o metodi improntati all'intimidazione e conseguente assoggettamento ed omertà, tanto più rigoroso e solida deve risultare l'acquisizione probatoria dimostrativa delle caratteristiche strutturali del sodalizio).