(massima n. 1)
In tema di responsabilità da reato degli enti, ai fini della determinazione del profitto confiscabile derivante dal reato di associazione per delinquere commesso nell'interesse o vantaggio dell'ente, non può essere computato quanto prodotto in conseguenza di condotte associative commesse anteriormente alla entrata in vigore della legge 15 luglio 2009, n. 94, che ha incluso la fattispecie di cui all'art. 416 cod. pen. tra i reati idonei a fondare la responsabilità dell'ente.