(massima n. 1)
È configurabile il reato di tentato esercizio arbitrario delle proprie ragioni allorchè la violenza o la minaccia non sia seguita dalla realizzazione del risultato, trattandosi di un reato di evento la cui consumazione avviene solo con il raggiungimento dello scopo perseguito dall'agente (Fattispecie in cui la Corte ha riqualificato come tentativo, ai sensi degli artt. 56 e 393 cod. pen., la condotta dell'imputata che, successivamente al proprio licenziamento, aveva inviato una lettera al datore di lavoro in cui prospettava la rivelazione di segreti familiari qualora non fossero stati soddisfatti crediti maturati nel corso del rapporto lavorativo in relazione ai quali aveva poi intentato un'azione davanti al giudice del lavoro). (Annulla senza rinvio, App. Brescia, 01/02/2016)