(massima n. 1)
Integra il delitto di estorsione, e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la condotta minacciosa o violenta che, estrinsecandosi in forme talmente aggressive da annichilire le capacitą di reazione della vittima e trasformarla in mero strumento di soddisfazione delle pretese dell'autore, esorbita dal ragionevole intento di far valere un preteso diritto. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la qualificazione come estorsione della condotta di un soggetto che, per far valere un credito verso la persona offesa, aveva preteso interessi usurari e l'aveva sottoposta ad un violento pestaggio). (Rigetta, CORTE APPELLO GENOVA, 18/07/2016)