(massima n. 1)
In tema di distinzione tra il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e quelli di rapina ed estorsione, fermo restando che la linea di demarcazione č sancita dall'elemento intenzionale, non sono indifferenti, ai fini della qualificazione giuridica del fatto, la gravitā della violenza e l'intensitā della minaccia che, per essere ricondotte alla fattispecie meno grave, non devono trasmodare in manifestazioni sproporzionate e gratuite, travalicanti il ragionevole intento di far valere un diritto. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto immune da censure l'ordinanza cautelare che aveva qualificato come rapina la condotta dei ricorrenti che, per riappropriarsi di un immobile, avevano minacciato l'occupante con un bastone e l'avevano privata della libertā personale, sottraendole i documenti e altri effetti personali).