(massima n. 1)
I delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza e minaccia alle persone e quello di estorsione si distinguono non gią in relazione all'esistenza o meno di una legittima pretesa creditoria, bensģ con riferimento alle modalitą oggettive della richiesta e, quindi, si configura il reato di estorsione quando le condotte minacciose si manifestino con modalitą esecutive che esorbitano dall'esclusiva finalitą dell'esercizio della pretesa creditoria, assumendo di per sé il carattere di ingiustizia. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto correttamente qualificata in termini di tentata estorsione la condotta dell'imputato che, per ottenere il pagamento di alcuni debiti, aveva dato alle fiamme una minipala situata nel giardino di casa della persona offesa).