(massima n. 1)
In tema di reati contro l'amministrazione della giustizia, l'esimente prevista dall'art. 384, comma primo, cod. pen. non può essere invocata sulla base del mero timore, anche solo presunto o ipotetico, di un danno alla libertà o all'onore, implicando essa non solo un rapporto di derivazione del fatto commesso dalla esigenza di tutela di detti beni, ma, soprattutto, che detto rapporto sia rilevabile sulla base di un criterio di immediata ed inderogabile consequenzialità e non di semplice supposizione, per cui il pericolo deve essere collegato a circostanze obiettive ed attuali e risultare evitabile soltanto con la commissione di uno dei reati in relazione ai quali l'esimente opera.