(massima n. 1)
Il delitto di patrocinio infedele, di cui all'art. 380, comma 1, cod. proc. pen., non è integrato dalla sola violazione dei doveri professionali, occorrendo anche la verificazione di un nocumento agli interessi della parte, che può essere costituito dal mancato conseguimento di risultati favorevoli, ovvero da situazioni processuali pregiudizievoli, ancorché verificatesi in una fase intermedia del procedimento, che ne ritardino o impediscano la prosecuzione. (Fattispecie di nocumento individuato nella sentenza che ha dichiarato l'inefficacia del precetto per effetto della falsificazione della firma apposta dal difensore del creditore procedente, sicché il termine di prescrizione del reato è stato computato a far data dalla sentenza e non dalla condotta di infedele patrocinio).