(massima n. 1)
Il reato di cui all'art. 374-bis cod. pen. č posto a presidio del corretto funzionamento della giustizia, essendo finalizzato ad impedire l'emanazione di provvedimenti giurisdizionali sulla base di presupposti contenuti in dichiarazioni provenienti da privati a contenuto mendace, sicché non č rilevante l'autenticitā materiale dell'atto, ma la falsitā dei suoi contenuti e l'idoneitā dello stesso ad adempiere alla funzione probatoria cui č preordinato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sussistente il reato in relazione alla falsificazione della data di una documentazione sanitaria, prodotta in giudizio al fine di avvalorare l'assunto che l'agente, al quale si contestava di aver partecipato ad una rapina, lo stesso giorno si trovasse in altra cittā per essere sottoposto all'accertamento medico indicato nella falsa certificazione).