(massima n. 1)
Ai fini della configurabilitā del delitto di simulazione di reato, č sufficiente che la falsa denuncia determini l'astratta possibilitā di un'attivitā degli organi inquirenti diretta all'accertamento del fatto denunciato, attesa la natura di reato di pericolo della fattispecie di cui all'art. 367 cod. pen., con la conseguenza che il reato non sussiste quando la inverosimiglianza del fatto denunciato appaia "prima facie" ed escluda, pertanto, anche la mera possibilitā dell'inizio di un procedimento penale.