(massima n. 1)
L'esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dall'art. 22 legge n. 241 del 1990 non integra, anche quando effettuato con plurime richieste, l'elemento oggettivo del reato ex art. 340 cod. pen., se non č dimostrato il nesso di causalitā tra tali richieste e il turbamento dell'attivitā del pubblico ufficio o servizio e l'elemento soggettivo, consistente nella coscienza e volontā del privato, anche nella forma del dolo eventuale, di strumentalizzare il diritto di accesso per turbare il regolare funzionamento delle attivitā contemplate dall'art. 340 cod. pen. (In motivazione, la Corte ha precisato che il mero turbamento psicologico indotto negli impiegati dalla necessitā di fronteggiare le numerose istanze di accesso agli atti non integra di per sč il turbamento della regolaritā del servizio).