(massima n. 1)
In tema di resistenza a pubblico ufficiale, non č necessario, ai fini dell'integrazione del delitto, che sia concretamente impedita la libertā di azione del pubblico ufficiale, essendo sufficiente che si usi violenza o minaccia per opporsi al compimento di un atto dell'ufficio o del servizio, indipendentemente dall'esito, positivo o negativo, di tale azione e dall'effettivo verificarsi di un ostacolo al compimento degli atti indicati. (Fattispecie relativa a un imputato che aveva tentato di fuggire durante un controllo dei carabinieri, rivolgendo inoltre ai predetti minacce di morte per indurli a lasciarlo andare e cercando di forzare con la propria auto il posto di blocco).