(massima n. 1)
Integra il reato di corruzione per l'esercizio della funzione ex art. 318 cod. pen. la promessa o dazione indebita di somme di danaro o di altre utilitą in favore del pubblico ufficiale che sia sinallagmaticamente connessa all'esercizio della funzione, ancorché finalizzata al compimento di un unico e specifico atto non contrario ai doveri di ufficio, non richiedendosi necessariamente che l'asservimento dell'agente all'interesse privato si sia protratto nel tempo.