(massima n. 1)
In tema di riabilitazione, l'offerta di una somma manifestamente inadeguata rispetto al danno subito dalla parte lesa, anche se non costituita in giudizio, non può essere ritenuta idonea a configurare una volontà di ristoro e di eliminazione delle conseguenze derivate dal reato, soprattutto quando le condizioni economiche del condannato possano consentirgli di provvedere al risarcimento in maniera maggiormente adeguata anche se non necessariamente integrale. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto congruamente motivata la decisione con cui il tribunale di sorveglianza aveva respinto l'opposizione avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di riabilitazione in ragione della manifesta inidoneità dell'offerta di euro 500 quale risarcimento dei danni morali per i delitti di sequestro di persona e di atti di libidine violenta commessi in danno di una vittima all'epoca dei fatti molto giovane, a fronte della percezione, da parte del condannato, di una pensione mensile di euro 1.700). (Rigetta, TRIB. SORVEGLIANZA ROMA, 04/05/1980)