(massima n. 1)
In tema di riabilitazione, ai fini della valutazione della sussistenza del presupposto del mantenimento della buona condotta, il giudice può considerare anche l'esistenza di una o più denunce o la sola pendenza di procedimenti penali o amministrativi per fatti successivi a quelli cui inerisce la domanda, a condizione che ne sia apprezzato il significato concreto, dimostrativo della commissione di condotte devianti o irregolari, tali da provare il mancato recupero del condannato. (Fattispecie in cui l'istanza era stata respinta sulla base del rilievo che l'interessato aveva successivamente riportato diverse denunce per le quali era stata esercita l'azione penale per reati ambientali, alcuni estinti per oblazione, altri per intervenuta prescrizione). (Rigetta, TRIB. SORVEGLIANZA VENEZIA, 22/05/2019)