(massima n. 1)
La valutazione in ordine alla concessione del beneficio della non menzione della condanna deve tenere conto esclusivamente dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., senza possibilità di ricorrere ad elementi ad esso estranei. (Nella specie, il giudice di merito aveva fatto riferimento alle necessità di rivolgere al condannato, attraverso il diniego del beneficio, un monito a non reiterare il reato). (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO ROMA, 01/04/2019)