(massima n. 1)
In tema di messa alla prova, l'ordinanza che, ai sensi dell'art. 464-septies cod. proc. pen., dispone la ripresa del procedimento per l'esito negativo della prova - a differenza di quello di revoca del provvedimento di sospensione di cui all'art. 464-octies cod. proc. pen. - non č immediatamente ricorribile per cassazione, ma č appellabile unitamente alla sentenza che definisce il grado di giudizio.