(massima n. 1)
In tema di messa alla prova, quando, in sede di esame della richiesta di ammissione, il giudice abbia notizia di impedimenti di salute del richiedente che possano riverberarsi sul regolare e tempestivo inizio e svolgimento della prova, č tenuto a valutarli e, richiedendo approfondimenti ai servizi sociali o agli altri enti competenti, a predisporre integrazioni o modifiche al programma per renderlo compatibile con le necessitā dell'imputato. (Nella specie, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che aveva confermato il provvedimento di diniego di ammissione alla messa alla prova di un soggetto ricoverato presso una comunitā terapeutica in precarie condizioni di salute, senza che fosse verificata la possibilitā di modifica del programma di trattamento per adeguarlo alle esigenze di cura del richiedente).