(massima n. 1)
In tema di messa alla prova, lo sbarramento temporale di cui all'art. 464-bis, comma 2, cod. proc. pen. trova applicazione anche qualora, in sede di appello, sia intervenuta l'assoluzione da un reato ostativo all'applicazione dell'istituto, non avendo questa circostanza l'effetto di "rimettere in termini" il ricorrente in ordine alla richiesta di sospensione del procedimento. (In motivazione, la Suprema Corte ha evidenziato la diversitą del caso in cui il giudice d'appello venga investito della decisione a seguito dell'impugnazione del diniego dell'istanza ritualmente presentata nei termini).