(massima n. 1)
In tema di patteggiamento, la sospensione condizionale della pena applicata illegittimamente, in quanto non subordinata agli obblighi di cui all'art. 165, comma primo, cod. pen., può essere dedotta con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., atteso che nel concetto di pena illegale rientra tutto ciò che comunque incide sul trattamento punitivo. (Annulla senza rinvio, GIP TRIBUNALE BERGAMO, 26/09/2018)