(massima n. 1)
In tema di patteggiamento, il giudice, ratificando l'accordo intervenuto tra l'imputato ed il pubblico ministero, non può alterare i contenuti della richiesta e subordinare il beneficio della sospensione condizionale dell'esecuzione della pena all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165, comma primo, cod. pen. rimasto del tutto estraneo alla pattuizione, anche quando trattasi di prescrizione che il giudice deve necessariamente disporre a norma del secondo comma del medesimo articolo. (Nella fattispecie, la Corte ha annullato la sentenza di applicazione della pena per il reato di cui all'art. 44, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001, che aveva concesso la sospensione condizionale della pena subordinatamente alla demolizione del fabbricato abusivo, secondo quanto previsto dall'art. 165, comma 2, cod. pen., pur in difetto di accordo delle parti al riguardo). (Annulla senza rinvio, TRIBUNALE TORINO, 18/10/2018)