(massima n. 1)
In caso di sospensione condizionale della pena subordinata al pagamento dell'assegno di mantenimento stabilito dal tribunale con la sentenza di separazione consensuale, il termine entro il quale l'imputato deve provvedere all'adempimento, qualora non sia stato fissato in sentenza, coincide con quello del passaggio in giudicato della stessa, trattandosi di obbligazione pecuniaria immediatamente esigibile. (Annulla con rinvio, TRIBUNALE TIVOLI, 29/10/2018)