(massima n. 1)
La durata massima dello svolgimento di attivitā non retribuita a favore della collettivitā, ove la stessa costituisca condizione per il riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, č disciplinata dall'art. 165 cod. pen. e corrisponde alla durata della pena la cui esecuzione č stata sospesa. (In motivazione, la Corte ha precisato che, in forza del richiamo contenuto nell'art. 18-bis disp. coord. cod. pen., le previsioni dell'art. 54, commi 2, 3, 4 e 6, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, sono applicabili alla disciplina della sospensione condizionale solo in quanto compatibili con quanto stabilito dall'art. 165 cod. pen. e, quindi, non per gli aspetti compiutamente disciplinati da tale disposizione). (Annulla senza rinvio, GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE PALERMO, 14/02/2019)