(massima n. 1)
Ai fini dell'applicazione della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 165, comma secondo, cod. pen., il giudice di merito può valutare incidentalmente l'intervenuta "abolitio criminis" di fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile, laddove ciò risulti evidente e non sia necessario il compimento di ulteriori accertamenti. (Annulla in parte con rinvio, TRIBUNALE TRAPANI, 10/01/2019)