(massima n. 1)
In tema di sospensione condizionale della pena, la richiesta avanzata dall'imputato che ha gią usufruito di tale beneficio implica il consenso alla subordinazione della misura all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165, comma primo, cod. pen., trattandosi di prescrizione che il giudice deve necessariamente disporre a norma del secondo comma del medesimo articolo.(Fattispecie in cui la sospensione condizionale della pena era stata in precedenza concessa con sentenza di applicazione della pena). (Annulla con rinvio, CORTE APPELLO BRESCIA, 13/07/2018)