(massima n. 1)
La prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, cui può essere subordinata la sospensione condizionale della pena, pur non rivestendo natura di sanzione penale, ha contenuto afflittivo e, pertanto, nel caso di revoca del beneficio per il parziale inadempimento della prestazione occorre tener conto, nella determinazione della pena da scontare, delle prestazioni adempiute e delle restrizioni subite dal condannato, con un giudizio analogo a quello svolto per l'affidamento in prova al servizio sociale o la liberazione condizionale. (Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO TORINO, 04/03/2020)