(massima n. 1)
In tema di reati concernenti gli stupefacenti, in caso di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è illegittima la subordinazione della sospensione condizionale della pena alla prestazione di attività non retribuita in favore della collettività ai sensi dell'art. 165, comma secondo, cod. pen., vigendo la disciplina speciale dettata dal comma 5-bis dell'art. 73 del medesimo testo normativo che stabilisce che non può irrogarsi la sanzione del lavoro di pubblica utilità qualora si conceda la sospensione condizionale della pena. (Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 22/10/2020)