(massima n. 1)
In caso di richiesta di applicazione concordata della pena subordinata alla sua sospensione condizionale, le parti possono ulteriormente subordinare la concessione del beneficio all'imposizione di obblighi e in particolare alla prestazione da parte dell'imputato di attivitą non retribuita in favore della collettivitą, purché specifichino il termine di durata della prestazione. (Diff. Sez. 3, n. 1165 del 1996, Rv. 204272-01). (Rigetta, CORTE APPELLO NAPOLI, 12/11/2019)