(massima n. 1)
Nel giudizio di legittimitā, la parte civile č legittimata a costituirsi ed interloquire in ordine alla subordinazione della sospensione condizionale della pena alle restituzioni o al risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 165 cod. pen., con la conseguenza che, quando ha effettivamente esplicato un'attivitā diretta a contrastare la pretesa avversa ai propri interessi, in caso di soccombenza dell'imputato, ha diritto alla liquidazione delle spese processuali. (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO PALERMO, 06/11/2019)