(massima n. 1)
Il giudice dell'esecuzione, nel procedere alla revoca della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità (nella specie concessa ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, cod. strada) ed al conseguente ripristino della pena originariamente sostituita in sede di cognizione, non può contestualmente disporre la sospensione condizionale della pena ripristinata, ostandovi, in difetto di un'espressa disposizione di legge in tal senso e comunque di un sopravvenuto mutamento delle norme poste a fondamento della condanna, l'intangibilità del giudicato.