(massima n. 1)
La sospensione condizionale della pena non può essere concessa in presenza di una precedente condanna a pena interamente condonata per intervenuta concessione dell'indulto che, cumulata con quella da infliggere, determini il superamento dei limiti di cui all'art. 163 cod. pen. (Vedi, Sez. U., n.23/95, Rv. 201548).