(massima n. 1)
In tema di giudizio minorile, il diniego del beneficio della messa alla prova dell'imputato contestuale alla concessione della sospensione condizionale della pena non esprime alcuna contraddittorietą, poiché la prognosi che sottende la causa estintiva ex art. 29 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, preliminare al processo e intesa ad evitarlo, richiede un giudizio di apprezzamento in merito alla intrapresa rimeditazione da parte del minore delle ragioni della devianza e alla sua disponibilitą a seguire un percorso di recupero - condotto sulla scorta di molteplici indicatori, inerenti sia il reato commesso sia la personalitą del reo, emersi anche in epoca successiva al fatto incriminato - mentre la valutazione ai sensi dell'art. 163 cod. pen. si sostanzia in un giudizio prognostico precario e retrattabile, fondato su un accertamento di responsabilitą consolidato in esito al giudizio e vincolato alla ragionevole previsione di una futura astensione da condotte penalmente rilevanti da parte del beneficiario. (Vedi Sez.5, n. 3310 dell'8/02/1996, Rv. 204249).