(massima n. 1)
La sostituzione della pena detentiva con la corrispondente pena pecuniaria è compatibile con la sospensione condizionale della pena, essendovi l'interesse del condannato ad ottenere entrambi i benefici, posto che, in caso di revoca della sospensione condizionale della pena, può essere sottoposto all'esecuzione della sola pena pecuniaria, come determinata in sede di conversione.