(massima n. 1)
In tema di sospensione del processo per assenza dell'imputato, la sospensione del corso della prescrizione prevista dall'art. 159, comma 1, n. 3-bis, introdotto dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, non si applica - ai sensi della normativa transitoria di cui all'art. 15-bis della stessa legge, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 118 - ai processi in corso nei quali, alla data di entrata in vigore della legge n. 67, sia stata emessa la sentenza di primo grado. (Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO FIRENZE, 22/09/2017)