(massima n. 1)
In tema di disciplina della prescrizione a seguito dell'emergenza pandemica, per i procedimenti con udienza fissata nel periodo 9 marzo - 11 maggio 2020, la sospensione della prescrizione prevista dall'art. 83, comma 4, del d.l. 18 marzo 2020 opera dalla data dell'udienza di cui č stato disposto il rinvio fino all'11 maggio 2020, mentre, per i procedimenti la cui udienza era fissata nel periodo 12 maggio - 30 giugno 2020 e rinviati a data successiva, ai sensi del comma 7, lett. g), art. cit., la prescrizione rimane sospesa, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del d.l. 18 marzo 2020, dalla data di detta udienza fino al 30 giugno 2020. (Fattispecie relativa a ricorso in cassazione con udienza fissata originariamente per il 13 marzo 2020 e rinviata d'ufficio, in ragione dell'emergenza pandemica, al 2 luglio 2020, con conseguente applicazione della sospensione della prescrizione per il periodo intercorrente tra la data dell'originaria udienza e l'11 maggio 2020). (Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO BOLOGNA, 29/05/2019)