(massima n. 1)
In tema di disciplina della prescrizione a seguito dell'emergenza pandemica, la causa speciale di sospensione della prescrizione, prevista per i procedimenti dinanzi alla Corte di cassazione dall'art. 83, comma 3-bis, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successivamente modificato dall'art. 36 d.l 8 aprile 2020, n. 23, convertito dalla legge 3 giugno 2020, n. 40, si applica ove sussistano congiuntamente le condizioni che il procedimento sia stato pendente dinanzi a tale organo giudicante nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020 e che sia pervenuto nella cancelleria della Corte nel medesimo periodo. (Annulla senza rinvio, TRIBUNALE CASTROVILLARI, 25/09/2019)