(massima n. 1)
La sospensione dei termini di custodia cautelare, disposta, con specifica ordinanza, in pendenza del termine per il deposito della motivazione, ai sensi dell'art. 304, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ovvero nel caso di particolare complessitą del dibattimento o del giudizio abbreviato, ai sensi dell'art. 304, comma 2, cod. proc. pen., determina la sospensione della prescrizione con riferimento a tutti gli imputati e a tutti i reati per cui si procede, a prescindere dallo stato cautelare dei singoli e dal titolo dei reati, stante la natura obbiettiva della causa di sospensione e l'impossibilitą di procedere a distinzioni tra le diverse posizioni dell'unico processo, da intendersi globalmente complesso. (Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO SEZ.DIST. TARANTO, 16/01/2019)