(massima n. 1)
In tema di disciplina della prescrizione a seguito dell'emergenza pandemica, la sospensione del termine per complessivi sessantaquattro giorni, prevista dall'art. 83, comma 4, del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica a tutti i procedimenti rinviati la cui udienza era fissata nel periodo compreso dal 9 marzo all'11 maggio 2020, con decorrenza dal 9 marzo, data di entrata in vigore del d.l. 8 marzo 2020 n. 11, i cui effetti sono stati espressamente fatti salvi dall'art. 1, comma 2, della legge n. 27 del 2020, che ne ha disposto l'abrogazione. (Rigetta, CORTE APPELLO VENEZIA, 12/04/2019)