(massima n. 1)
In tema di disciplina della prescrizione a seguito dell'emergenza pandemica, la sospensione del corso della prescrizione nel giudizio di legittimitą, prevista dal comma 3-bis dell'art. 83 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica ove sussistano congiuntamente le condizioni che il procedimento sia pervenuto nella cancelleria della Corte di cassazione nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020 e che sia stato pendente nel medesimo periodo.