(massima n. 1)
In tema di disciplina della prescrizione a seguito dell'emergenza pandemica, la sospensione della decorrenza dei termini, prevista dalla legge n. 27 del 2020 per il periodo ricompreso tra il 9 marzo ed il 30 giugno 2020, si applica a tutti i procedimenti pendenti e, quindi, anche a quelli per i quali l'udienza di trattazione era stata gią fissata per una data successiva al periodo emergenziale. (In motivazione, la Corte ha precisato che, se si ritenesse la sospensione dei termini applicabile ai soli procedimenti con udienza fissata nel periodo emergenziale, si subordinerebbe l'operativitą della sospensione alla fissazione di un data di udienza necessariamente destinata ad essere rinviata).